NOTA CEI CIRCA L’ISTALLAZIONE DI ANTENNE SU IMMOBILI PARROCCHIALI
prot. n. 1447/00 Roma, 4 dicembre 2000
Agli E.mi Membri della Conferenza Episcopale Italiana
Loro Sedi
Con lettera del 29 aprile 1999, prot. n. 511/99, mi sono permesso di richia-mare
l’attenzione sulla richiesta crescente, rivolta a parroci e rettori di chiese,
con-cernente l’installazione di antenne per la telefonia mobile, allegando
copia di un ar-ticolo pubblicato da Don Carlo Redaelli, Avvocato generale della
Curia di Milano, ne “L’Amico del Clero”. In quella circostanza suggerivo di
trattare la questione con le do-vute cautele, valutando a fronte di eventuali
vantaggi economici, di solito piuttosto modesti, rischi e inconvenienti
connessi; nello stesso tempo lasciavo intendere che era preferibile assumere un
orientamento di rifiuto, piuttosto che mostrare una di-sponibilità illimitata
alla concessione di autorizzazioni.
Negli ultimi mesi il problema si è reso più complesso, anche per
l’intervento di taluni amministratori locali, preoccupati di tutelare
adeguatamente i cittadini dalle fonti di inquinamento ambientale. Nello stesso
tempo diversi Confratelli hanno solle-citato un riesame degli indirizzi
offerti, chiedendo indicazioni aggiornate, perché, al-l’opposto, pressati a
favorire le installazioni.
Avendo richiesto un ulteriore approfondimento della questione al
Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici - Sezione I, trasmetto volentieri
le conclusioni moti-vate dello stesso.
1.
Edifici di
culto e relative pertinenze
Il Comitato ritiene che occorre rifiutare l’installazione di ripetitori
per telefo-nia mobile sugli edifici di culto e sulle relative
pertinenze e che si deve procedere allo smontaggio di quelli eventualmente
collocati; e ciò per due ordini di ragioni.
a) Ragioni connesse con la peculiare condizione
giuridica dell’edificio sacro L’edificio
di culto, vista la sua importanza per la vita dei credenti, è soggetto a una
specifica normativa all’interno dell’ordinamento canonico (cfr. cann. 1205ss.),
finalizzata anche a tutelarne l’esclusività di destinazione. In particolare, il
can. 1210, considerando il fatto che il luogo sacro è destinato “a quanto serve
all’e-sercizio e alla promozione del culto, della pietà, della religione”,
vieta “qualunque co-sa sia aliena alla santità del luogo” e permette
eccezionalmente “altri usi, purché non contrari alla santità del luogo”, solo
con un’autorizzazione da parte dell’Ordinario di carattere temporaneo (“per
modum actus”). La peculiarità della destinazione dell’e-dificio di culto è
riconosciuta anche nell’ordinamento civile italiano, che nell’art. 831,
2°
c. del codice civile stabilisce: “Gli edifici destinati all’esercizio pubblico
del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere
sottratti alla loro de-stinazione neppure per effetto di alienazione, fino a
che la destinazione stessa non sia cessata in conformità alle leggi che li
riguardano [quelle concordatarie e canoni-che]”. Un utilizzo, sia pure
parziale, ma permanente dell’edificio di culto per scopi alieni dalla sua
destinazione non solo sarebbe contrario alla normativa canonica, ma potrebbe
mettere in discussione la permanenza della tutela speciale civile. Tra
l’al-tro, in un contesto sociale che sarà sempre più multiculturale e
multireligioso, la com-promissione dell’univocità e visibilità dei segni
cristiani potrebbe risultare poco pru-dente.
L’installazione di antenne per la telefonia mobile dietro percezione di
com-penso in forma continuata e prolungata nel tempo è un’attività produttiva
di reddi-to (si tratta di una locazione). Per tale motivo, oltre al fatto
del venir meno dell’e-sclusività di destinazione, pregiudicherebbe la
generalizzata esenzione fiscale ri-conosciuta all’edificio di culto in
quanto considerato per definizione non produttivo di reddito (cfr. l’art. 33,
D.P.R. 917/86: “Non si considerano produttive di reddito, se non sono
oggetto di locazione, le unità immobiliari destinate
esclusivamente all’eser-cizio del culto …”).
L’edificio
di culto che fosse nello stesso tempo un bene culturale ecclesiastico
(co-me nella gran parte dei casi) deve essere salvaguardato da ogni rischio che
ne pos-sa compromettere l’integrità, che ne possa deturpare l’aspetto,
che ne possa pregiudicare la fruizione.
b) Ragioni di opportunità e convenienza
Lo sviluppo relativamente recente delle antenne per telefonini non
con-sente ancora di avere riscontri sicuri circa l’impatto ambientale
delle irradiazioni magnetiche delle radiofrequenze e circa l’eventuale pregiudizio
per la salute dei cittadini. Merita perciò rispetto l’opinione “garantista”
che, nel dubbio, preferisce eli-minare ogni rischio alla fonte.
L’installazione
di un ripetitore crea certamente una dipendenza, quando non addi-rittura
una servitù, per quanto attiene l’accesso all’immobile a fini di
verifica e di ma-nutenzione dell’impianto.
Pur in
presenza di idonee clausole contrattuali, il più delle volte, alla
scadenza del contratto, è difficile rientrare senza oneri nel libero
possesso dell’immobile.
Queste
motivazioni - a giudizio del Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici -
devo-no essere ritenute prevalenti rispetto ad altre, pur legittime,
aspettative. Pertanto, al fine di salvaguardare una certa uniformità di
indirizzo, si invitano gli Ordinari dio-cesani a voler dare disposizioni
pertinenti ai parroci e ai rettori di chiesa nel senso prospettato e a vigilare
sulla loro esecuzione.
2. Altri
immobili di proprietà di enti ecclesiastici
Quanto all’installazione su altri immobili di proprietà di enti
ecclesiastici va innanzitutto segnalata l’opportunità di evitare concessioni in
relazione a quelli desti-nati al prolungato soggiorno di categorie “a rischio”,
come i bambini e gli anziani (può
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essere
il caso degli edifici scolastici o dei fabbricati destinati a casa di riposo,
ecc.). L’installazione su immobili di altro tipo può essere consentita, dopo
aver valutato le ragioni di opportunità e di convenienza e attenendosi in ogni
caso ai se-
guenti criteri.
a) L’installazione di antenne per telefonia mobile
si configura come con-tratto di locazione; in quanto atto di straordinaria
amministrazione, ai sensi del can. 1297, della delibera della C.E.I. n. 38, c.
1 e dell’art. 60 dell’Istruzione in materia am-ministrativa, esso deve
essere autorizzato, ai fini della validità, con licenza scritta dell’Ordinario
diocesano.
b) Il gestore di telefonia cellulare si deve
impegnare a redigere a propria cura e a proprie spese un progetto per
l’installazione degli impianti e a inoltrare alle autorità competenti
(amministrazione sanitaria, soprintendenza per i beni culturali e ambientali,
uffici preposti alla tutela ambientale) le istanze per ottenere le
autorizza-zioni necessarie alla realizzazione del progetto (a proposito di tali
autorizzazioni si vedano le recenti pronunce giurisprudenziali che si riportano
in allegato).
c) Il contratto potrà essere stipulato solo dopo
che saranno concesse le prescritte autorizzazioni civili, di cui alla lett. b),
e dopo aver ottenuto la licenza ca-nonica, di cui alla lett. a).
Al fine di
non impegnare per un tempo troppo prolungato la disponibilità dell’immo-bile il
contratto di locazione dovrebbe avere una durata massima di 5 o di 7 anni,
an-che se l’ente proprietario potrà rinunciare alla facoltà di disdire il
contratto alla prima scadenza, se ciò fosse richiesto dal gestore come
condizione di salvaguardia per l’investimento effettuato.
Il
contratto deve contenere la clausola che nell’esecuzione delle opere necessarie
per la realizzazione dell’impianto saranno adottate tutte le misure idonee a
salva-guardare le caratteristiche originarie della proprietà dell’ente e che in
ogni caso il ge-store, alla scadenza del contratto, è tenuto al ripristino
degli spazi occupati secondo la sistemazione originale.
d) Se l’installazione deve essere effettuata su un
terreno è necessario ve-rificarne preventivamente la destinazione urbanistica.
Se si tratta
di un terreno edificabile, o che in futuro potrebbe essere dichiarato
edifi-cabile a motivo della sua collocazione, bisogna sconsigliarne la
locazione in quanto il canone che si può acquisire è certamente inferiore al
guadagno che si potrà rica-vare dalla vendita eventuale del terreno privo di
vincoli contrattuali, cioè liberamen-te e immediatamente commerciabile.
Nella
speranza di aver offerto orientamenti e indicazioni utili per una adeguata
solu-zione dei casi ancora pendenti, mi valgo volentieri della circostanza per
porgere un saluto fraterno
† Ennio
Antonelli
Segretario
Generale
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