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NOTA CEI CIRCA L’ISTALLAZIONE DI ANTENNE SU IMMOBILI PARROCCHIALI

Aprile 4, 2019 alle 06:52, Nessun commento

prot. n. 1447/00                                                                 Roma, 4 dicembre 2000

Agli E.mi Membri della Conferenza Episcopale Italiana

 Loro Sedi

 Con lettera del 29 aprile 1999, prot. n. 511/99, mi sono permesso di richia-mare l’attenzione sulla richiesta crescente, rivolta a parroci e rettori di chiese, con-cernente l’installazione di antenne per la telefonia mobile, allegando copia di un ar-ticolo pubblicato da Don Carlo Redaelli, Avvocato generale della Curia di Milano, ne “L’Amico del Clero”. In quella circostanza suggerivo di trattare la questione con le do-vute cautele, valutando a fronte di eventuali vantaggi economici, di solito piuttosto modesti, rischi e inconvenienti connessi; nello stesso tempo lasciavo intendere che era preferibile assumere un orientamento di rifiuto, piuttosto che mostrare una di-sponibilità illimitata alla concessione di autorizzazioni.

Negli ultimi mesi il problema si è reso più complesso, anche per l’intervento di taluni amministratori locali, preoccupati di tutelare adeguatamente i cittadini dalle fonti di inquinamento ambientale. Nello stesso tempo diversi Confratelli hanno solle-citato un riesame degli indirizzi offerti, chiedendo indicazioni aggiornate, perché, al-l’opposto, pressati a favorire le installazioni.

Avendo richiesto un ulteriore approfondimento della questione al Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici - Sezione I, trasmetto volentieri le conclusioni moti-vate dello stesso.

1. Edifici di culto e relative pertinenze

Il Comitato ritiene che occorre rifiutare l’installazione di ripetitori per telefo-nia mobile sugli edifici di culto e sulle relative pertinenze e che si deve procedere allo smontaggio di quelli eventualmente collocati; e ciò per due ordini di ragioni.

a)  Ragioni connesse con la peculiare condizione giuridica dell’edificio sacro L’edificio di culto, vista la sua importanza per la vita dei credenti, è soggetto a una specifica normativa all’interno dell’ordinamento canonico (cfr. cann. 1205ss.), finalizzata anche a tutelarne l’esclusività di destinazione. In particolare, il can. 1210, considerando il fatto che il luogo sacro è destinato “a quanto serve all’e-sercizio e alla promozione del culto, della pietà, della religione”, vieta “qualunque co-sa sia aliena alla santità del luogo” e permette eccezionalmente “altri usi, purché non contrari alla santità del luogo”, solo con un’autorizzazione da parte dell’Ordinario di carattere temporaneo (“per modum actus”). La peculiarità della destinazione dell’e-dificio di culto è riconosciuta anche nell’ordinamento civile italiano, che nell’art. 831,

2° c. del codice civile stabilisce: “Gli edifici destinati all’esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro de-stinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità alle leggi che li riguardano [quelle concordatarie e canoni-che]”. Un utilizzo, sia pure parziale, ma permanente dell’edificio di culto per scopi alieni dalla sua destinazione non solo sarebbe contrario alla normativa canonica, ma potrebbe mettere in discussione la permanenza della tutela speciale civile. Tra l’al-tro, in un contesto sociale che sarà sempre più multiculturale e multireligioso, la com-promissione dell’univocità e visibilità dei segni cristiani potrebbe risultare poco pru-dente.

L’installazione di antenne per la telefonia mobile dietro percezione di com-penso in forma continuata e prolungata nel tempo è un’attività produttiva di reddi-to (si tratta di una locazione). Per tale motivo, oltre al fatto del venir meno dell’e-sclusività di destinazione, pregiudicherebbe la generalizzata esenzione fiscale ri-conosciuta all’edificio di culto in quanto considerato per definizione non produttivo di reddito (cfr. l’art. 33, D.P.R. 917/86: “Non si considerano produttive di reddito, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari destinate esclusivamente all’eser-cizio del culto …”).

L’edificio di culto che fosse nello stesso tempo un bene culturale ecclesiastico (co-me nella gran parte dei casi) deve essere salvaguardato da ogni rischio che ne pos-sa compromettere l’integrità, che ne possa deturpare l’aspetto, che ne possa pregiudicare la fruizione.

b) Ragioni di opportunità e convenienza

Lo sviluppo relativamente recente delle antenne per telefonini non con-sente ancora di avere riscontri sicuri circa l’impatto ambientale delle irradiazioni magnetiche delle radiofrequenze e circa l’eventuale pregiudizio per la salute dei cittadini. Merita perciò rispetto l’opinione “garantista” che, nel dubbio, preferisce eli-minare ogni rischio alla fonte.

L’installazione di un ripetitore crea certamente una dipendenza, quando non addi-rittura una servitù, per quanto attiene l’accesso all’immobile a fini di verifica e di ma-nutenzione dell’impianto.

Pur in presenza di idonee clausole contrattuali, il più delle volte, alla scadenza del contratto, è difficile rientrare senza oneri nel libero possesso dell’immobile.

Queste motivazioni - a giudizio del Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici - devo-no essere ritenute prevalenti rispetto ad altre, pur legittime, aspettative. Pertanto, al fine di salvaguardare una certa uniformità di indirizzo, si invitano gli Ordinari dio-cesani a voler dare disposizioni pertinenti ai parroci e ai rettori di chiesa nel senso prospettato e a vigilare sulla loro esecuzione.

2. Altri immobili di proprietà di enti ecclesiastici

Quanto all’installazione su altri immobili di proprietà di enti ecclesiastici va innanzitutto segnalata l’opportunità di evitare concessioni in relazione a quelli desti-nati al prolungato soggiorno di categorie “a rischio”, come i bambini e gli anziani (può

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essere il caso degli edifici scolastici o dei fabbricati destinati a casa di riposo, ecc.). L’installazione su immobili di altro tipo può essere consentita, dopo aver valutato le ragioni di opportunità e di convenienza e attenendosi in ogni caso ai se-

guenti criteri.

a)   L’installazione di antenne per telefonia mobile si configura come con-tratto di locazione; in quanto atto di straordinaria amministrazione, ai sensi del can. 1297, della delibera della C.E.I. n. 38, c. 1 e dell’art. 60 dell’Istruzione in materia am-ministrativa, esso deve essere autorizzato, ai fini della validità, con licenza scritta dell’Ordinario diocesano.

b)  Il gestore di telefonia cellulare si deve impegnare a redigere a propria cura e a proprie spese un progetto per l’installazione degli impianti e a inoltrare alle autorità competenti (amministrazione sanitaria, soprintendenza per i beni culturali e ambientali, uffici preposti alla tutela ambientale) le istanze per ottenere le autorizza-zioni necessarie alla realizzazione del progetto (a proposito di tali autorizzazioni si vedano le recenti pronunce giurisprudenziali che si riportano in allegato).

c)  Il contratto potrà essere stipulato solo dopo che saranno concesse le prescritte autorizzazioni civili, di cui alla lett. b), e dopo aver ottenuto la licenza ca-nonica, di cui alla lett. a).

Al fine di non impegnare per un tempo troppo prolungato la disponibilità dell’immo-bile il contratto di locazione dovrebbe avere una durata massima di 5 o di 7 anni, an-che se l’ente proprietario potrà rinunciare alla facoltà di disdire il contratto alla prima scadenza, se ciò fosse richiesto dal gestore come condizione di salvaguardia per l’investimento effettuato.

Il contratto deve contenere la clausola che nell’esecuzione delle opere necessarie per la realizzazione dell’impianto saranno adottate tutte le misure idonee a salva-guardare le caratteristiche originarie della proprietà dell’ente e che in ogni caso il ge-store, alla scadenza del contratto, è tenuto al ripristino degli spazi occupati secondo la sistemazione originale.

d)  Se l’installazione deve essere effettuata su un terreno è necessario ve-rificarne preventivamente la destinazione urbanistica.

Se si tratta di un terreno edificabile, o che in futuro potrebbe essere dichiarato edifi-cabile a motivo della sua collocazione, bisogna sconsigliarne la locazione in quanto il canone che si può acquisire è certamente inferiore al guadagno che si potrà rica-vare dalla vendita eventuale del terreno privo di vincoli contrattuali, cioè liberamen-te e immediatamente commerciabile.

Nella speranza di aver offerto orientamenti e indicazioni utili per una adeguata solu-zione dei casi ancora pendenti, mi valgo volentieri della circostanza per porgere un saluto fraterno

† Ennio Antonelli

Segretario Generale

 

 

 

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